Codice Terzo Settore e Nuovo Codice Appalti

L’annosa questione del coordinamento normativo tra i due Codici, del Terzo settore, da un lato, e dei Contratti Pubblici, dall’altro, è ormai giunta ad una stagione nuova in cui pressoché unanimemente si considerano due corpi normativi distinti, alternativi e non sovrapponibili.

La riforma del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 29 marzo 2023 scorso in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 e vale la pena di ricordare che nell’ambito dell’attuazione del PNRR, essa rappresenta una delle scadenze di rilevanza europea del primo trimestre 2023, ossia vincolante per la ricezione dei fondi da parte dell’Europa.

Il punto di contatto esplicitato dalla norma tra i due sistemi normativi è costituito dall’art. 6, rubricato “Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore”, di cui riportiamo il testo rispettivamente contenuto nello schema preliminare al testo del Nuovo Codice Appalti ed il testo come approvato dal Consiglio del Ministri nella sua versione definitiva.

Testo dello schema preliminare Testo definitivo
In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati, sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Gli affidamenti di tali attività agli enti non lucrativi avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e non rientrano nel campo di applicazione del codice In attuazione dei principi di solidarietà sociale

e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica   amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla   condivisione    della    funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

 

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